Amministrazione del condominio senza amministratore
Secondo il dettato dell’articolo 1129 c.c., solo i condomini con più di otto proprietari devono nominare un amministratore.
I condomìni cosiddetti “minimi” sono liberi di nominare un professionista o di amministrarsi in autonomia. Qualora scelgano la seconda via, nondimeno devono ottemperare ad alcuni obblighi di legge.
Il condòmino “facente funzioni”
Piena libertà è lasciata ai condòmini sul modo di provvedere agli spazi comuni: le mansioni possono essere svolte da più persone (e le spese poi divise) oppure può essere incaricato un singolo condomino.
Il condòmino incaricato provvederà a rendicontare le spese, riscuotere le quote condominiali, pagare le utenze degli spazi comuni e eventualmente convenire con imprese esterne prestazioni quali riparazioni elettriche, pulizie dei luoghi comuni, servizi di giardinaggio e via dicendo.
Tale condòmino svolge, in sintesi, le funzioni di amministratore, secondo la competenza di un soggetto non professionista. In assenza di un condòmino di riferimento, ogni intervento e – più in generale – ogni scelta dovrebbe essere deliberata dall’assemblea, all’uopo convocata.
<In mancanza dell’amministratore, sul luogo di accesso al condominio di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, è affissa l’indicazione delle generalità e dei recapiti, anche telefonici, della persona che svolge funzioni analoghe a quelle dell’amministratore>, art. 1129 c. 6 c.c.
Assemblea e regolamento condominiale nei condomìni minimi
Nei condomìni minimi il potere di convocare l’assemblea spetta a ciascun condomino.
Lo svolgimento dell’assemblea, i quorum costitutivo e deliberativo sono disciplinati dal regolamento condominiale, ove approvato.
La disciplina codicistica non obbliga i condomìni minimi ad adottare un regolamento: il regolamento condominiale è obbligatorio solo ove i condòmini siano più di dieci, ex art. 1138 c.c.
E laddove non ci sia un regolamento? Suppliscono le norme del codice civile previste per i condomìni con più di otto proprietari.
Codice fiscale e conto corrente
Al condominio deve essere assegnato un codice fiscale. Tale adempimento è previsto come obbligatorio ex lege, poiché il condominio è fiscalmente un sostituto d’imposta. Alla ritenuta d’acconto può provvedere ciascun condomino o il condomino facente funzioni.
Non obbligatorio ma utile alla gestione amministrativa, è l’apertura di un conto corrente intestato al condominio, nel quale versare le spese annuali pro quota e dal quale attingere per i pagamenti di utenze e servizi commissionati.
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Il condominio: amministrazione senza amministratore
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Buongiorno, chiedo un’informazione. Anche il condomino facente funzioni condominiali è obbligato alla dichiarazione annuale del modello 770 come l’amministratore? Grazie.