Debito non pagato (es. mutuo, finanziamento o fatture impagate), cosa succede? Una guida breve in più puntate. Parte seconda: decreto ingiuntivo e precetto.

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Il decreto ingiuntivo ex art. 633 c.p.c. e seguenti

Inascoltate la diffida ad adempiere o la messa in mora, il primo passo del creditore consiste nell’ottenimento di un decreto ingiuntivo. Il decreto ingiuntivo è un provvedimento col quale il Giudice intima al debitore il pagamento delle somme entro il termine di 40 giorni dalla notifica.

La notifica è l’atto giuridico col quale si porta a conoscenza del debitore un atto giudiziario. Nel nostro caso il creditore deve notificare al debitore sia il decreto ingiuntivo sia il ricorso per l’ottenimento del decreto entro 60 giorni dalla sua emissione. Altrimenti il decreto ingiuntivo è inefficace.

 

Il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ex art. 642 c.p.c

Il decreto può anche riportare la formula “provvisoriamente esecutivo”. Significa che il debitore è intimato di pagare la somma di denaro già alla notifica del decreto, senza dover attendere 40 giorni. Ciò avviene quando il credito è fondato:

  • su cambiale,
  • assegno bancario,
  • assegno circolare,
  • certificato di liquidazione di borsa,
  • atto notarile o di altro pubblico ufficiale autorizzato,

oppure:

  • quando vi sia pericolo per il creditore di temere un grave pregiudizio nel ritardo;
  • quando il creditore produce documentazione sottoscritta dal debitore comprovante il credito fatto valere.

Nell’esempio delle fatture o rate di finanziamenti impagate, il decreto conterrà l’intimazione di pagare – immediatamente o entro 40 giorni dalla notifica – le somme indicate dal creditore.

 

Il caso particolare del mutuo dell’assegno e della cambiale

Il mutuo, così come la cambiale o l’assegno bancario, possono rappresentare direttamente un titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c.. Vale a dire che con tali atti il creditore spesso può agire direttamente esecutvamente nei confronti del proprio debitore dopo la lettera di messa in mora. Ciò sta a significare che il creditore, successivamente all’invio della comunicazione di messa in mora, potrà decidere di procedere direttamente con la notifica del proprio titolo esecutivo (atto di mutuo, cambiale o assegno) e del relativo atto di precetto, senza necessità di avviare la procedura per ottenere il decreto ingiuntivo, con notevole risparmio di costi e tempo per ottenere il recupero del proprio credito. Come si spiegherà meglio in seguito, si ricorda che dopo la notifica dell’atto di precetto il creditore può procedere nel termine di dieci giorni alla notifica di atto di pignoramento con cui si provvede ad espropriare il debitore dei prorpi beni mobili immobili per ottenere l’adempimento coatto alla propria obbligazione di pagamento.

 

Opposizione al decreto ingiuntivo

Nel caso in cui il creditore non sia già munito di titolo esecutivo ma debba procedere a procurarselo attraverso la richiesta al Tribunale di emissione di decreto ingiuntivo, si precisa che entro il termine di 40 giorni dalla notifica di tale decreto il debitore ha facoltà di proporre opposizione al medesimo predisponendo la miglior difesa contro un eventuale azione giudiziaria non correttamente impostata o contro una richiesta di pagamento illegittima per motivi di diritto. Con l’opposizione si apre un vero e proprio processo, in cui le parti si confrontano in contradditorio per l’accertamento dei fatti. Il decreto ingiuntivo – non sarà sfuggito – viene infatti emesso solo su iniziativa del creditore, inascolatato il debitore.

Opponendosi il debitore deve dimostrare che il credito non sussiste o sussiste in misura diversa da quella vantata dal creditore.

Se il decreto opposto è provvisoriamente esecutivo, il Giudice ha facoltà di sospenderne la provvisoria esecuzione, se ne ricorrono i motivi. Aspetto che andrà valutato di concerto con i propri difensori.

Da notare che, in caso di mancata opposizione del debitore nel termine di 40 giorni concesso dalla legge, il decreto ingiuntivo diventa definitivo e pertanto non sarà più possibile avanzare alcuna contestazione.

 

Il precetto

Il precetto è l’intimazione di pagamento che precede l’esecuzione forzata dei beni del debitore.

Si fonda su un titolo esecutivo: assegno, cambiale, sentenza o decreto ingiuntivo.

Col precetto il creditore intima il pagamento – entro un termine non inferiore a 10 giorni – con notifica dell’ufficiale giudiziario. Qualora dovesse sussistere pericolo alla soddisfazione di quanto dovuto, il creditore può chiedere al Tribunale l’autorizzazione all’esecuzione immediata del precetto. In caso si mancato adempimento da parte del debitore all’intimazione contenuta nell’atto di precetto, il creditore potrà procedere a mettere in esecuzione in proprio titolo (decreto ingiuntivo, mutuo, cambiale, ecc) provvedendo a notificare un pignoramento, volto a colpire i beni del debitore (es. stipendio, conti correnti, auto, casa, crediti verso terzi, ecc), come meglio si dirà nei successivi articoli in corso di pubblicazione nelle prossime settimane.

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1 commento

  1. katherine in 20/11/2024 il 15:15

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