ESDEBITAZIONE E PERCENTUALI DI SODDISFACIMENTO NEL FALLIMENTO DEL SOCIO ACCOMANDATARIO

Come noto, la legge fallimentare prevede che, in caso di fallimento di una s.a.s. (società in accomandita semplice), venga dichiarato automaticamente anche il fallimento del socio accomandatario. Analogamente succede per le SNC.

I soci di società di persone dichiarati falliti hanno tuttavia la possibilità per legge di chiedere al Tribunale l’esdebitazione alla fine della procedura, vale a dire la cancellazione di tutti quei debiti residui che non si sia stati in grado di soddisfare con il fallimento. Tale esdebitazione però in alcuni casi può non essere concessa, ad esempio quando i creditori siano rimasti totalmente insoddisfatti e comunque siano stati soddisfatti in percentuale irrisoria.

La Corte di Cassazione ha però stabilito, con l’ordinanza n. 16263 del 2020, che le percentuali di soddisfacimento dei creditori devono riguardare non solo l’attivo del fallimento del socio, ma anche quello della s.a.s..

Nel procedimento il socio accomandatario veniva dichiarato fallito in estensione della s.a.s. ex art. 147 legge fallimentare e chiedeva poi l’esdebitazione, che non veniva accolta dal Giudice (sia quello di primo grado che quello di Appello) per mancanza di soddisfacimento delle percentuali dei creditori.

Nel ricorso in Cassazione, la difesa del socio si basava su due motivi.

Con il primo motivo il socio della s.a.s. riteneva che l’art.142 L.F. fosse illegittimo per eccesso di delega. Tale norma era stata infatti introdotta da una legge delega, la n. 80 del 2005, che avrebbe lasciato troppo spazio interpretativo ai Giudici non indicando le percentuali minime di soddisfacimento dei creditori. La Cassazione, tuttavia, rigettava questo motivo di ricorso perché l’art. 142 legge fallimentare è una norma generale che non stabilisce appunto le percentuali, le quali possono essere però decise dal Giudice a seconda del caso specifico (Cass. Sezioni Unite n. 24214/2011). Secondo la Corte, inoltre, non vi è stato un eccesso di delega perché comunque le due norme – la legge delega e l’art.142 L.F. – sono coerentemente legate rispettando entrambe gli stessi criteri e principi. I principi generali in questo caso vogliono tutelare la reintroduzione sul mercato di nuove attività lavorative che possano produrre attivo e che vengano incontro alla necessità di remunerare almeno in parte i creditori.

Con il secondo motivo, poi, il socio contestava la decisione del Giudice di Appello in relazione alle soglie di soddisfacimento dei creditori, che il Giudice non riteneva sufficienti per poter concedere l’esdebitazione.

Il Giudice, però, aveva preso in considerazione solo l’attivo ricavabile dal fallimento individuale del socio, e non anche quello della s.a.s.. Al contrario, in riferimento ai creditori concorsuali, l’art. 142 L.F. comprende anche quelli della società, infatti il credito dei creditori sociali del fallimento della società si riporta anche in quello del fallimento del socio singoli soci ai sensi dell’art. 148 L.F. (invece, il credito dei creditori riferito al singolo socio non può essere poi riportato nel fallimento della società).

In questo modo, i creditori della società possono partecipare alle ripartizioni del fallimento del socio. Tuttavia prima devono soddisfarsi sull’attivo del fallimento societario e dopo, su quello del socio, che includerà eventuali residui di credito del fallimento della società.

Secondo la Cassazione in commento, in sostanza, la sentenza di Appello andava riformata in quanto al fine di concedere l’esdebitazione al socio fallito di una s.a.s., il Giudice deve tener conto altresì del soddisfacimento che i creditori abbiano ricevuto anche nell’ambito del fallimento della s.a.s. stessa.

(Fonte: Diritto e Giustizia del 31/07/2020 e Cass. Civ. Ord. n. 16263/2020)

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