FIRMA FALSA: come contestarla e validità del documento

Ti è mai capitato di scoprire che qualcuno (parente, amico o conoscente) abbia firmato un documento a tuo nome? Ti è mai capitato che ti venga richiesto di apporre una firma su un foglio bianco che successivamente scopri essere stato riempito di un contenuto da te mai autorizzato?
In questi casi, soprattutto quando il documento firmato obbliga il firmatario, ad esempio, al pagamento di una somma di denaro nei confronti di qualcuno o alla stipula di un contratto in realtà mai accordato o non voluto, è legittimo chiedersi come ci si può difendere e cosa si debba fare e, soprattutto, se tale scrittura possa essere effettivamente utilizzata contro il firmatario per pretenderne l’adempimento.

Va da sé che quando si firma un documento bisognerebbe sempre controllarne scrupolosamente il contenuto e, se ci venisse richiesto di firmare un foglio bianco, ci si dovrebbe fortemente opporre a tale mala prassi. Tuttavia, nei rapporti interpersonali, non di rado può accadere che si riponga un’eccessiva fiducia nel prossimo e si sia spinti ad acconsentire a pratiche che, al contrario, andrebbero decisamente rifiutate.
Firmare un documento, infatti, significa far proprio il contenuto di quel documento (anche se questo dovesse essere redatto successivamente alla firma) e tale circostanza espone il firmatario ad assumersi gli obblighi scaturenti dalle dichiarazioni in esso contenute.
Ciò premesso, è bene precisare altresì che una firma può essere apposta su un atto privato o su un atto pubblico, e ciò risulta rilevante dal punto di vista del tipo di attività che si dovrà compiere per contestare la firma, se non si ritiene che sia la nostra.

La scrittura privata, infatti, è un documento scritto e sottoscritto con firma autografa (cioè grafica, di proprio pugno) o digitale.
Qualora la firma sia stata “autenticata”, ossia riconosciuta come autentica da parte di un pubblico ufficiale (può essere un avvocato, un notaio, un pubblico funzionario), la scrittura privata sarà riconosciuta per legge. L’autenticazione da parte di un soggetto legittimato, quindi, fa sì che la scrittura privata abbia efficacia di prova legale, come se fosse un atto pubblico.
L’atto pubblico, invece, è un atto redatto direttamente da un pubblico ufficiale e non vi è bisogno che la firma su di esso sia poi autenticata, poiché la firma viene ritenuta autentica solo per il fatto di essere stata apposta sull’atto pubblico.

Ebbene, quando si ritiene che la firma non sia la propria e la stessa è posta su una scrittura privata, si hanno due possibilità per tutelarsi: attendere e vedere se l’altra parte (il destinatario della scrittura) intenda avvalersene o agire a prescindere contestando la firma. Un classico esempio potrebbe essere scoprire l’esistenza di un documento nel quale ci si riconosce debitori di qualcuno ma che porta una firma falsa, non fatta da noi. In tal caso si può, come detto, attendere di capire se il beneficiario di questa scrittura voglia servirsene ad esempio avviando un’azione di recupero credito nei nostri confronti, pretendendo il pagamento del presunto debito riconosciuto nella scrittura privata oppure agire immediatamente per disconoscere la firma. In entrambi i casi sarà sufficiente inviare, almeno inizialmente, una comunicazione ufficiale, tramite raccomandata o pec, nella quale si disconosce la firma apposta sul documento in questione, evidenziando che la firma non è la propria, con l’unica differenza che nel primo caso tale comunicazione verrà inviata solo a seguito dell’azione di controparte, mentre nel secondo caso verrà inviata a prescindere da qualsiasi azione di controparte.
L’altra parte, qualora voglia comunque servirsi della scrittura privata, dovrà dimostrare che la grafia è la nostra e che, quindi, la firma è autografa.

Va precisato che il disconoscimento della firma apposta su un documento deve essere tempestivo perchè possa essere efficace.
Al riguardo, infatti, è bene precisare che nel processo civile, la scrittura privata non autenticata deve ritenersi tacitamente riconosciuta quando la parte alla quale la scrittura è attribuita o contro la quale è prodotta è contumace (ossia non si costituisce nel processo), oppure, se costituita, non la disconosce nella prima udienza o nella prima difesa successiva alla produzione del documento.
Al contrario, sempre nel processo civile, la parte che nega la propria sottoscrizione dovrà eccepire formalmente il disconoscimento della firma alla prima occasione utile successiva alla produzione del documento. A questo punto, se la controparte intende valersi della scrittura disconosciuta, deve chiederne la “verificazione”. Con tale richiesta si apre un procedimento (all’interno della causa già instaurata) nel quale si deve verificare che la firma sia effettivamente quella del soggetto. Tale processo di verifica avviene attraverso il confronto tra la firma apposta sul documento contestato e una serie di scritture di raffronto, ossia altri documenti sui quali è apposta la firma. Tale verifica viene effettuata da un esperto, il “grafologo”, appositamente incaricato dal Giudice.
Qualora la firma risulti non autografa e quindi falsa il documento sul quale è stata apposta non potrà in alcun modo essere considerato vincolante per il presunto firmatario, che così sarà quindi ritenuto libero da qualsiasi obbligazione nasca dalla scrittura disconosciuta.

Diversi, invece, sono i casi di firma falsa apposta su scrittura privata autenticata da pubblico ufficiale o apposta addirittura su un atto pubblico (ma quest’ultima ipotesi è assolutamente residuale in quanto presuppone la responsabilità anche del pubblico ufficiale il quale, in una simile circostanza, risulterebbe palese che non abbia debitamente identificato il sottoscrittore dell’atto). In questi casi, infatti, il soggetto che appare essere il firmatario, dovrà proporre querela di falso e, al fine di impedire che tale documento possa essere utilizzato nei suoi confronti, non sarà pertanto sufficiente un semplice disconoscimento (tramite raccomandata o pec), ma risulterà necessario avviare un procedimento specifico – quello di querela di falso, appunto – avanti all’autorità giudiziaria competente. Lo stesso dicasi per il caso del foglio firmato in bianco.
Va da sé che quanto detto finora accade nel processo civile.

Quando, invece, si ritiene che siano state commesse condotte di reato (ad esempio, la truffa) si dovrà – se si ritiene – procedere con una denuncia-querela nei confronti di chi ha firmato falsificando la firma. Nel caso in cui chi ha firmato sia a noi sconosciuto, la querela dovrà necessariamente essere proposta contro ignoti.

6 commenti

  1. Aldo Maurizio Pertone in 29/06/2022 il 19:31

    Entro quanti giorni si può contestare una firma falsa?



  2. Aldo Maurizio Pertone in 29/06/2022 il 19:33

    Desidero sapere entro quanti giorni di può contestare una firma falsa sulla t.a.r.i e t.a.s.i?



  3. Dora in 13/10/2023 il 22:41

    Buonasera,
    ho un quesito da rivolgere:
    abbiamo una persona maggiorenne, analfabeta, sordomuta che non comunica con la lingua dei segni ma solo un pò a gesti e leggendo il labiale di chi si rivolge a lei.
    Pertanto non è in grado di leggere, né tantomeno comprendere documenti -contratti ecc. L’unica cosa che riesce a fare automaticamente è la firma. Ed è quella che le è stata estorta in maniera fraudolenta per sottoscrivere un contratto per un prestito. Operazione di cui non era assolutamente consapevole. Ha la certificazione dell’handicap fisico (sordomuta), ma chi può accertare l’analfabetismo, per un eventuale ricorso?
    Grazie



  4. parfum in 15/10/2023 il 19:46

    Grazie per la condivisione di queste importanti informazioni sul disconoscimento di firme e sui passi da intraprendere in caso di firma falsificata. Questo articolo offre una guida dettagliata e informativa su come affrontare situazioni in cui si scopre che qualcun altro ha firmato un documento a nostro nome senza autorizzazione.

    È evidente l’importanza di prestare molta attenzione alle firme sui documenti e di non consentire la firma su fogli bianchi o documenti che potrebbero successivamente essere compilati in modo non autorizzato. Il disconoscimento tempestivo della firma è fondamentale per proteggere i propri diritti e non essere vincolati a obblighi non desiderati.

    Le spiegazioni sulla differenza tra scrittura privata e atto pubblico, nonché sul processo di verifica della firma falsificata da parte di un grafologo, sono particolarmente utili. Questo articolo offre una panoramica completa su come affrontare situazioni legali in cui la firma è messa in discussione.

    Inoltre, l’articolo fornisce chiare indicazioni su come procedere sia nel processo civile che nei casi in cui si sospettino condotte criminali. È un riferimento utile per chiunque si trovi in una situazione simile e cerchi consigli su come difendersi in modo adeguato.

    Grazie ancora per la condivisione di queste importanti informazioni legali. È un articolo informativo e utile che può essere di grande aiuto per molte persone.



  5. Anonimo in 07/11/2023 il 21:36

    Buona sera a me hanno apposto una firma falsa su una polizza fideiussoria, in seguito mi è stato notificato un decreto ingiuntivo al quale essendo estraneo alla cosa mi sono preoccupato di dare opposizione con un legale poiché pensavo si trattasse di sbaglio di persona e mandai una pec al legale dicendo di voler avere spiegazioni in merito in quando estraneo alla cosa ma non si è mai fatto sentire, fino a quando mi vedo bloccare il conto corrente allora cado dal legale il quale prende accedendo agli atti mi mette a conoscenza del fatto che in realtà c’è una mia firma in quel documento ma io non sapevo l esistenza allora mi consiglia di fare una denuncia per truffa, ma chiedono l archiviazione perché il resto è prescritto poiché la firma è stata contraffatta più fi dieci anni fa, ma io ne sono venuto a conoscenza solo 9 mesi fa come potevo agire prima?



  6. Kenneth Ryen in 16/09/2024 il 17:11

    buongiorno una conferma grazie : il difensore che falsifica la firma di uno dei due querelanti ignaro dell’atto e contestualmente la autentica con l’assenso del figlio secondo querelante rischia il 479 ? il difensore rischia 110 in concorso morale e materiale con il secondo querelante che rischia anche controcalunnia visto che la querela è stata poi archiviata per infondatezza della notizia di reato ? grazie pe una gentile risposta: K



Lascia un commento