L. 3/12 – SOVRAINDEBITAMENTO. CANCELLAZIONE DEI DEBITI PER IL DEBITORE SENZA REDDITI Né PATRIMONIO. L’ESDEBITAZIONE DELL’INCAPIENTE.

Il caso di cui vogliamo parlare oggi è molto particolare, si tratta di una procedura di sovraindebitamento da debitore incapiente.
Ebbene, il Tribunale di Genova con il provvedimento del 3 agosto scorso, ha accolto il ricorso depositato ex L. 3/12 dall’Avv. Laura Girelli, dello Studio Legale Girelli, volto ad ottenere l’accesso alla procedura da sovraindebitamento nell’interesse di una cliente.
La particolarità di tale procedura consiste nel fatto che la nostra assistita – percependo solo una pensione minima di poche centinaia di euro e non essendo proprietaria di alcun immobile – non poteva versare alcuna somma mensile a copertura seppur parziale dei suoi debiti.

La nostra cliente si trovava in uno stato di sovraindebitamento che traeva origine principalmente dalle sfortunate vicende legate all’attività in proprio, per la quale aveva contratto due importanti mutui. Le proprietà immobiliare del marito – inoltre – erano state poste in garanzia dei mutui e, dopo i pignoramenti delle banche, venivano vendute in asta.

La nostra assistita si era ritrovata quindi con i mutui a carico, con l’attività imprenditoriale chiusa e con gli immobili del marito svenduti in asta, privata di tutti i suoi beni e senza più alcuna liquidità e alcun bene da offrire in pagamento ai propri creditori.
Abbiamo quindi presentato per la nostra cliente al Tribunale una procedura di esdebitazione dell’incapiente ai sensi dell’art. 14 ter L. 3/12 rappresentando come la stessa fosse priva di redditi e di beni e chiedendo la cancellazione di tutti i debiti contratti senza dover pagare nulla ai propri creditori.

Il Giudice, verificato che l’indebitamento della nostra assistita è stato incolpevole, non determinato da atti in frode ai creditori ma dipeso da scelte imprenditoriali sfortunate, ha quindi accolto il ricorso presentato dal nostro studio, disponendo che la nostra cliente sia esdebitata totalmente dai propri debiti.
Ciò significa, in altri termini, che i debiti contratti dalla nostra assistita non dovranno più essere pagati e i creditori non potranno più procedere in alcun modo con azioni di recupero credito e pignoramenti.

Il Giudice, sulla base del nostro ricorso, ha infatti disposto che sia fatto espresso divieto ai creditori di iniziare o proseguire pignoramenti o azioni cautelari ed esecutive.

La nostra assistita potrà quindi ripartire da zero, senza nessun debito a suo carico.

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