LA CESSIONE D’AZIENDA: COSA SUCCEDE AI CONTRATTI IN ESSERE, AI DEBITI E AI CREDITI?

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Nel codice civile l’azienda viene definita come “il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa“ (articolo 2555 c.c.). Sotto il profilo giuridico pertanto vi è un rapporto di strumentalità dell’azienda rispetto all’impresa, concepita come attività.

Quando parliamo di cessione d’azienda, quindi, ci riferiamo alla cessione del complesso dei beni per l’esercizio dell’impresa.

Per poter cedere l’azienda è necessario stipulare un contratto che abbia ad oggetto il trasferimento della proprietà dell’azienda stessa e, per far sì che tale contratto sia opponibile ai terzi, la forma dell’atto dev’essere per atto pubblico o scrittura privata autenticata. Si deve, poi, procedere alla trascrizione della cessione nel Registro Imprese.

A seguito del trasferimento dell’azienda, vi sono alcuni oneri che il nostro ordinamento impone in capo all’alienante e/o all’acquirente. Vediamo i principali.

Innanzitutto, per quanto riguarda la successione nei contratti in essere, con la cessione l’acquirente subentra nei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda. Al terzo contraente è però riconosciuto il diritto di recedere dal contratto entro 3 mesi dalla notizia del trasferimento, se sussiste una giusta causa.

Per quanto concerne, invece, i crediti, questi vengono ceduti all’acquirente all’atto di cessione, fatta eccezione per quelli che vengono esclusi con una clausola apposita. Il debitore ceduto non verrà avvisato personalmente circa l’avvenuta cessione, bensì tale formalità viene adempiuta verso tutti i debitori attraverso l’iscrizione del trasferimento dell’azienda nel registro delle imprese.

Anche per la cessione dei debiti è prevista una continuità tra cedente e acquirente in modo da tutelare la posizione dei terzi. Qualora i debiti risultano dai libri contabili, vi sarà anche una responsabilità solidale in capo al venditore e all’acquirente.

La responsabilità del cessionario nella cessione di azienda, è quindi circoscritta agli importi iscritti nei libri contabili obbligatori. Tra questi rientrano anche i debiti tributari, per i quali vige una responsabilità rafforzata in capo al soggetto cessionario. Tale responsabilità, relativa sia all’imposta che alle sanzioni, è applicabile per tre annualità, l’anno in cui avviene la cessione di azienda e per i due anni precedenti. L’Agenzia delle Entrate, però, per procedere alla riscossione del tributo non versato deve procedere prima nei confronti del cedente e solo nel caso in cui vi sia l’insufficienza del patrimonio del cedente stesso, il Fisco potrà aggredire il soggetto solidalmente responsabile, ossia l’acquirente. La responsabilità di quest’ultimo, ad ogni modo, non può andare oltre il valore dell’azienda trasferita.

Nel caso in cui il cessionario abbia dei dubbi circa la posizione debitoria del cedente, potrà richiedere il Certificato dei carichi pendenti: se questo ha esito negativo il cessionario sarà liberato da ogni obbligazione.

Attraverso il divieto di concorrenza, inoltre, l’alienante dell’azienda deve astenersi per un periodo di 5 anni dal trasferimento dell’azienda, dall’iniziare una nuova attività che per oggetto o altre circostanze sia idonea a sviare la clientela dall’azienda ceduta. Tale divieto può essere però derogato dalle parti.

 

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1 commento

  1. CareerItaly_2022 in 04/09/2022 il 10:50

    In questo modo, si consente alle rappresentanze sindacali di fare valere gli interessi dei loro associati sin da prima che si sia conclusa la fase negoziale della cessione del ramo d’azienda. In mancanza delle rappresentanze sindacali aziendali, la comunicazione andra effettuata ai sindacati di categoria maggiormente rappresentativi o alle associazioni di categoria che hanno stipulato il contratto collettivo di lavoro utilizzato nel ramo d’azienda oggetto di cessione. Ricevuta la comunicazione, il sindacato puo richiedere, entro 7 giorni, un esame congiunto con le parti. Il mancato rispetto degli obblighi di comunicazione non inficia la validita dell’atto di cessione dell’azienda, ma configura un’ipotesi di condotta antisindacale ex art. 28 l. 20 maggio 1970, n. 300 . La cessione di ramo d’azienda avviene attraverso l’atto di cessione d’azienda, ovvero un contratto tra cedente e cessionario. A prescindere dallo schema contrattuale che si voglia dare alla cessione del ramo d’azienda, in base al disposto dell’ articolo 2556 cod. civ., -per le imprese soggette a registrazione- i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprieta o il godimento dell azienda devono essere provati per iscritto. Quindi la forma scritta non e richiesta ai fini della validita dell atto, ma solo per fini probatori. In altre parole, un atto di cessione dell’azienda e valido ed efficace tra le parti anche se concluso in forma orale, ma la prova della sua esistenza non puo essere fornita. Tuttavia, e richiesta la forma dell’ atto pubblico o della scrittura privata autenticata, qualora sia richiesta dalla natura dei beni che compongono l’azienda (ad esempio beni immobili) o dalla natura dell’atto di cessione dell’azienda (ad esempio la donazione). Se gli atti di cessione di ramo d’azienda vengono redatti con atto pubblico o scrittura privata autenticata, devono essere depositati per l iscrizione nel Registro delle Imprese, entro trenta giorni dalla sottoscrizione. Tale adempimento viene assolto dal notaio o dall’avvocato che autentica la scrittura privata.



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