L’assegno divorzile: funzionamento, modalità e determinazione

L’istituto del divorzio sancisce la fine di un matrimonio con delle conseguenze di vario genere. Oltre ad essere un evento spiacevole sotto l’aspetto famigliare e sentimentale, dal punto di vista economico può creare non poche diatribe tra i coniugi, specie se non si arriva ad un accordo economico tra i coniugi senza passare per le vie legali.

Al coniuge più debole, nel caso di specie, residuano limitati diritti patrimoniali di natura successoria, previdenziale e assistenziale, i quali vengono riconosciuti mediante l’assegno divorzile.

Quando sussistono i presupposti per il divorzio, il giudice mediante la sentenza può far sì che una delle parti versi nei confronti dell’altro coniuge un assegno per il mantenimento del coniuge debole e/o per la prole.

Come funziona l’assegno divorzile?

Quando il Tribunale, scioglie definitivamente il matrimonio pronunciando la sentenza di divorzio, può prevedere tra le condizioni che una parta versi nei confronti dell’altra un assegno divorzile.

L’assegno può essere corrisposto mediante due modalità: mensilmente o in un unica soluzione c.d. una tantum.

E’ anche prevista la possibilità per le parti di accordarsi facendo sì che la c.d. una tantum non riguardi somme di denaro, ma bensì dei beni (immobili, auto, titoli ecc).

Mensilmente: è la soluzione più usata e diffusa. L’ex coniuge verserà mensilmente all’altro un assegno per il mantenimento di sè e/o dei propri figli.

Una Tantum: vale a dire in un’unica soluzione. In questo caso nessuno dei due coniugi avrà più nulla da pretendere dall’altro.

Nel primo caso i coniugi hanno la possibilità di modificarne le condizioni economiche su quanto è stato emesso dalla sentenza di divorzio, presentando un ricorso al Tribunale competente chiedendo la modifica degli accordi in merito all’assegno divorzile.

Nel secondo caso, quando viene accettato l’assegno una tantum, il coniuge più debole deve essere a conoscenza delle conseguenze positive e negative della modalità scelta. Se da un lato, il coniuge accettando l’assegno una tantum porrà fine ai rapporti economici con l’ex coniuge, salvo gli accordi legati al mantenimento dei loro figli, dall’altro lato l’assegno di mantenimento in un’unica soluzione rappresenterà una soluzione definitiva. Il coniuge che l’ha accettato non potrà mai più avanzare qualsiasi richiesta di modifica dell’assegno divorzile, dunque non potrà chiedere l’aumento dell’assegno, né quota TFR né la futura quota pensione.

Come si determina l’assegno in un’unica soluzione c.d. tantum?

L’assegno in un’unica soluzione c.d. una tantum viene determinato dall’accordo libero delle parti, per cui non esistono delle regole ben precise, ma solamente dei criteri utili ai fini della somma da pattuire.

1. L’assegno una tantum, deve, generalmente, prevedere una somma di danaro che sia utile a coprire interamente i bisogni ricollegabili alle aspettative di vita del coniuge più debole. Per le donne l’aspettativa di vita è sugli 85 anni circa, mentre sugli 80 anni circa per gli uomini;

2. L’importo stabilito, sulla base di quanto sopra citato, può essere soggetto di modifiche sia che esse siano di maggiorazione dell’assegno una tantum che di diminuzione dello stessa, al solo verificarsi di determinate condizioni:

-età di chi lo versa e lo riceve;

-nuovo matrimonio o convivenza;

-evoluzione lavorativa in melius di entrambi i coniugi;

-altre condizioni che potrebbero andare a condizionare le modalità dell’assegno antecedentemente previste;

La giurisprudenza con la Cass. civ. sez. lavoro del 5 maggio 2016 si è espressa sull’assegno divorzile in un’unica soluzione c.d. una tantum. La Cassazione al riguardo ha affermato che: “in tema di divorzio, qualora le parti, in sede di regolamentazione dei loro rapporti economici, abbiano convenuto di definirli in un’unica soluzione, come consentito della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 8, attribuendo al coniuge che abbia diritto alla corresponsione dell’assegno periodico previsto nello stesso art. 5, comma 6, una determinata somma di denaro o altre utilità, il cui valore il Tribunale, nella sentenza che pronuncia lo scioglimento del matrimonio, abbia ritenuto equo ai fini della concordata regolazione patrimoniale, tale attribuzione, indipendentemente dal nomen iuris che gli ex coniugi le abbiano dato nelle loro pattuizioni, deve ritenersi adempitiva di ogni obbligo di sostentamento nei confronti del beneficiario, dovendosi, quindi, escludere che costui possa avanzare, successivamente, ulteriori pretese di contenuto economico e, in particolare, che possa essere considerato, all’atto del decesso dell’ex coniuge, titolare dell’assegno di divorzio, avente, come tale, diritto di accedere alla pensione di reversibilità o (in concorso con il coniuge superstite) a una sua quota”.

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