OMICIDIO VOLONTARIO E OMICIDIO PRETERINTENZIONALE: QUALI SONO LE DIFFERENZE?
L’omicidio volontario, disciplinato dall’art. 575 del codice penale consiste nel provocare volontariamente la morte di un’altra persona.
L’omicidio preterintenzionale è, invece, un reato disciplinato dall’art. 584 del codice penale e punisce chiunque cagioni la morte di a morte di un uomo con atti diretti a commettere uno dei delitti preveduti dagli articoli 581 e 582 del codice penale e cioè percosse o lesioni.
La competenza a giudicare è, in entrambi i casi della Corte di Assise.
Si configura il delitto di omicidio volontario e non quello di omicidio preterintenzionale, caratterizzato dalla totale assenza di volontà omicida, quando la condotta, secondo regole della comune esperienza, dimostri la consapevole accettazione da parte di chi agisce anche solo dell’eventualità che dal suo comportamento possa derivare la morte del soggetto passivo.
Soggetto attivo e soggetto passivo:
In entrambi i casi il soggetto attivo è chiunque, non essendo richiesta una particolare qualità dell’agente; il soggetto passivo è l’uomo, inteso come persona fisica, pertanto, il sesso, l’età, le condizioni di corpo e di mente, la nazionalità e la razza della vittima sono indifferenti ai fini dell’esistenza del reato.
La condotta e l’elemento soggettivo:
Per quanto riguarda la condotta dell’agente, l’omicidio volontario è definito come delitto a forma libera, in quanto il legislatore nella norma non descrive la condotta penalmente rilevante, ma pone l’accento sul risultato vietato. La condotta, quindi, può assumere le forme e gli aspetti più diversi, in quanto la legge non indica le modalità che essa deve assumere, tant’è vero che il comportamento può consistere tanto in un’azione che in un’omissione. I mezzi usati con i quali viene cagionata la morte possono essere fisici, psichici, diretti o indiretti. L’evento consiste nella morte di una persona!
L’omicidio preterintenzionale è costituito dal fatto di chi, ponendo in essere atti diretti unicamente a percuotere una persona o a provocarle una lesione personale, ne cagiona la morte, che, quindi, rappresenta un quid pluris rispetto all’evento effettivamente perseguito. Viene contemplata una forma di condotta atipica, nella quale può sussistere anche un semplice comportamento minaccioso od aggressivo, sempre che sia tendente a ledere o a percuotere.
Il criterio distintivo tra l’omicidio volontario e l’omicidio preterintenzionale risiede nel fatto che nel secondo caso la volontà dell’agente esclude ogni previsione dell’evento morte, mentre nell’omicidio volontario la volontà dell’agente è costituita proprio dall’animus necandi, ossia dal dolo intenzionale, il cui accertamento è rimesso alla valutazione degli elementi oggettivi desunti dalle concrete modalità della condotta.
Ai fini del delitto di omicidio preterintenzionale l’elemento psicologico consiste nell’aver voluto (anche solo a livello di tentativo) l’evento minore (lesioni o percosse) e non anche l’evento più grave (morte), che costituisce solo la conseguenza diretta della condotta dell’agente. Anche in questo caso come nell’omicidio volontario l’elemento soggettivo è il dolo.
L’elemento soggettivo va ravvisato unicamente nel dolo di percosse o lesioni, e l’esistenza del delitto è predeterminato dalla stessa legge, essendo assolutamente probabile che da un’azione violenta contro una persona possa derivare la morte della stessa. In altre parole, l’agente risponde per fatto proprio, seppure per un fatto più grave di quello voluto.
Deve, inoltre , per l’inquadramento del reato di omicidio preterintenzionale, sussistere un nesso di causalità tra le percosse o le lesioni e l’evento morte: ai fini dell’integrazione del delitto di omicidio preterintenzionale è necessario che l’autore dell’aggressione abbia commesso atti diretti a percuotere o ledere e che esista un rapporto di causalità tra gli atti predetti e l’evento letale, senza necessità che la serie causale che ha prodotto la morte rappresenti lo sviluppo dello stesso evento di percosse o di lesioni voluto dall’agente. La definizione di preterintenzionale (o oltre l’intenzione) è disciplinata dall’art. 43 del codice penale: quando dall’azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso, più grave di quello voluto dall’agente.