Debito non pagato (es. mutuo, finanziamento o fatture impagate), cosa succede? Una guida breve in più puntate. Parte terza: Pignoramento mobiliare

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Infruttuosa l’intimazione del decreto ingiuntivo e del precetto, al creditore non rimane altra via che l’espropriazione dei beni, presenti e futuri, del debitore.

Qualora l’espropriazione aggredisca beni mobili del debitore, si parla di espropriazione mobiliare. Si avrà espropriazione mobiliare presso il debitore, se i beni si trovano presso il debitore; presso terzi, se i beni si trovano presso soggetti estranei al rapporto creditore-debitore.

Il pignoramento

L’espropriazione mobiliare si apre col pignoramento.

Il pignoramento spossessa il proprietario dei suoi beni, perchè vengano venduti per soddisfare il creditore.

Il pignoramento non può avvenire nè nei giorni festivi nè prima delle ore 7.00 o dopo le ore 21.00 dei giorni feriali. Tuttavia, una volta iniziato deve essere proseguito sino al suo compimento.

Beni impignorabili

Secondo la Legge non si possono pignorare:

– le cose sacre e quelle che servono all’ esercizio del culto;

– l’anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, i tavoli per la consumazione dei pasti con le relative sedie, gli armadi guardaroba, i cassettoni, il frigorifero, le stufe ed i fornelli di cucina anche se a gas o elettrici, la lavatrice, gli utensili di casa e di cucina unitamente ad un mobile idoneo a contenerli, in quanto indispensabili al debitore ed alle persone della sua famiglia con lui conviventi; sono tuttavia esclusi i mobili, meno i letti, di rilevante valore economico, anche per accertato pregio artistico o di antiquariato;

– i commestibili e i combustibili necessari per un mese al mantenimento del debitore e delle altre persone indicate nel numero precedente;

– le armi e gli oggetti che il debitore ha l’obbligo di conservare per l’adempimento di un pubblico servizio;

– le decorazioni al valore, le lettere, i registri e in generale gli scritti di famiglia, nonché i manoscritti, salvo che formino parte di una collezione;

– gli animali di affezione o da compagnia tenuti presso la casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti, senza fini produttivi, alimentari o commerciali;

– gli animali impiegati ai fini terapeutici o di assistenza del debitore, del coniuge, del convivente o dei figli.

Beni relativamente pignorabili

Secondo l’art. 515 cpc:

< Le cose, che il proprietario di un fondo vi tiene per il servizio e la coltivazione del medesimo, possono essere pignorate separatamente dall’immobile soltanto in mancanza di altri mobili; tuttavia il giudice dell’esecuzione, su istanza del debitore e sentito il creditore, può escludere dal pignoramento, con ordinanza non impugnabile, quelle tra le cose suindicate che sono di uso necessario per la coltura del fondo, o può anche permetterne l’uso, sebbene pignorate, con le opportune cautele per la loro conservazione e ricostituzione.

Le stesse disposizioni il giudice dell’esecuzione può dare relativamente alle cose destinate dal coltivatore al servizio o alla coltivazione del fondo.

Gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l’esercizio della professione, dell’arte o del mestiere del debitore possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall’ufficiale giudiziario o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito; il predetto limite non si applica per i debitori costituiti in forma societaria e in ogni caso se nelle attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro.>

Beni pignorabili in particolari circostanze di tempo

Secondo l’art. 516 cpc:

< I frutti non ancora raccolti o separati dal suolo non possono essere pignorati separatamente dall’immobile a cui accedono, se non nelle ultime sei settimane anteriori al tempo ordinario della loro maturazione, tranne che il creditore pignorante si assuma le maggiori spese della custodia.
I bachi da seta possono essere pignorati solo quando sono nella maggior parte sui rami per formare il bozzolo.>

Ricerca e scelta delle cose da pignorare

L’ufficiale giudiziario procede alla ricerca dei beni mobili presso l’abitazione del debitore, presso ad altri luoghi di sua proprietà o anche presso la sua persona. Nell’ultimo caso dovrà adoperarsi per non ledere il decoro del debitore.

Con decreto del Tribunale, l’ufficiale giudiziario può anche pignorare beni mobili del debitore posseduti da terzi, salvo che costui consenta di esibirgliele.

L’ufficiale dirigerà la sua attenzione su beni mobili, denaro e titoli di credito, privilegiando quelli di facile e pronta liquidazione.

Delle operazioni compiute l’ufficiale redige verbale, stilando inventario di beni e loro stima. La stima può anche essere differita fino a 30 giorni massimo.

Decorsi 10 giorni dal pignoramento, il creditore propone istanza perchè i beni vengano venduti.

Quante aste?

Nell’espropriazione mobiliare possono essere esperiti al massimo quattro tentativi: le prime tre aste con una riduzione di prezzo fino a ¼ rispetto all’asta precedente, la quarta con una riduzione fino a ½. Dopodichè se non si trovano acquirenti la procedura verrà dichiarata estinta e i beni restituiti al debitore.

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