I rapporti patrimoniali tra conviventi: UNIONI CIVILI e CONVIVENZA DI FATTO

A partire dal 2016 sono state introdotte nel nostro Ordinamento le Unioni Civili e la Convivenza di fatto, per regolamentare i rapporti tra persone conviventi, che però non siano sposate.
Ed infatti, la legge n. 76/2016 “Regolamentazione delle unioni civili tra persone delle stesso sesso e disciplina delle convivenze” ha introdotto questi due nuovi istituti giuridici, che si differenziano tra loro. Vediamoli.

L’Unione Civile

Questo Istituto Giuridico si avvicina molto al Matrimonio, per quanto concerne i diritti ed i doveri delle due persone che si “uniscono civilmente”.
Può essere costituta da due persone maggiorenni e solo da persone delle stesso sesso. Si costituisce con una dichiarazione che viene resa davanti ad un Ufficiale di Stato civile ed alla presenza di almeno due testimoni (quindi come avviene nel Matrimonio).
Le parti scelgono la loro residenza ed il regime patrimoniale dei loro rapporti economici, ossia la comunione o la separazione dei beni. Tale ultima scelta può essere anche fatta a posteriori, con un’apposita dichiarazione.
Le parti hanno, inoltre, gli stessi diritti e doveri dei coniugi, tanto che, per certi aspetti, vi è un espresso richiamo nella legge alle norme del codice civile sul matrimonio.
Assumendo gli stessi diritti e doveri dei coniugi, le parti sono quindi obbligate alla reciproca assistenza, alla coabitazione, a contribuire ai bisogni comuni in relazione alle proprie sostanze e possono scegliere di assumere un cognome comune.
Le parti inoltre potranno costituire un fondo patrimoniale o un’impresa familiare, avranno diritto agli alimenti nel caso in cui una delle due parti al momento dello scioglimento dell’Unione non sia in grado di mantenersi. Hanno, poi, i diritti successori dei coniugi, quindi sia in tema di diritti dei legittimari e di successione legittima.
Nel caso in cui uno dei due avesse necessità di veder nominato per sé un amministratore di sostegno od un tutore, il partner sarà preferito ad altre persone ai fini della nomina da parte del Giudice.

Per quanto riguarda la fine dell’Unione civile, essa si scioglie per le stesse cause del Matrimonio, e quindi:

  • Potrà essere fatta valere la violenza e l’errore ai fini dell’annullamento;
  • Non si potrà costituire un’Unione civile nel caso in cui una delle due parti sia già sposata o abbia un’altra Unione Civile;
  • Si scioglie per morte, per i casi previsti per il divorzio, per volontà manifestata anche solo da una delle parti (con manifestazione della volontà avanti l’Ufficiale di stato civile), nel caso in cui ci sia una sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso (perchè le parti non sarebbero più dello stesso sesso).

La convivenza di fatto

Tale istituto indica l’unione di due persone non fondata sul matrimonio. Tali due persone possono essere dello stesso sesso o di sesso diverso, che abbiano una convivenza caratterizzata da una tendenziale stabilità, una comunanza di vita ed una reciproca assistenza morale e materiale.
Ed infatti, secondo la legge 79/2016, la convivenza è giuridicamente rilevante solamente se si instaura tra persone maggiorenni dello stesso sesso o di sesso diverso, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune, tra loro non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile.
Per quanto riguarda la sua costituzione, a differenza di quanto accade per l’Unione civile, per aversi una convivenza di fatto non vi è bisogno che essa venga formalizzata avanti l’Ufficiale di Stato civile perché, ove occorrano le circostanze sopra citate, la convivenza di fatto esiste di per sé.
Tuttavia due persone conviventi possono anche scegliere di disciplinare solo i loro rapporti patrimoniali attraverso un contratto, il cosiddetto contratto di convivenza. Esso viene redatto per iscritto mediante un atto pubblico o con una scrittura privata autenticata da un notaio o da un avvocato, che dovranno trasmetterla entro 10 giorni al Comune di residenza dei conviventi in modo che possa procedere all’iscrizione all’anagrafe.
Tale contratto stabilisce, quindi, i rapporti patrimoniali tra le parti e può contenere l’indicazione della residenza comune, la definizione della contribuzione di ciascuna parte per la vita comune, la scelta della comunione o della separazione dei beni. Esso può essere modificato in qualsiasi momento, nella stessa forma necessaria per la sua costituzione.
Il contratto di convivenza si risolve per accordo delle parti o per recesso unilaterale (in entrambi i casi sempre nelle forme prescritte per la sua sottoscrizione), per matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona o per morte di uno dei conviventi.
Sia nel caso in cui le parti abbiano stipulato il contratto che in caso contrario, non hanno comunque tutti gli stessi diritti e doveri dei coniugi, ma solo alcuni, ossia:

  • I diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario.
  • Il diritto di visita, di assistenza e di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza.
  • Il diritto a partecipare ad un’impresa familiare.
  • Il diritto al risarcimento del danno in caso di morte derivante da fatto illecito.
  • Il diritto agli alimenti in caso di cessazione della convivenza, per un periodo proporzionale alla durata della convivenza medesima, laddove uno dei due versi in stato di bisogno, e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento.
  • Il potere di conferire un mandato con il quale designare l’altro convivente quale rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute (c.d. testamento di vita) o in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie (c.d. mandato post mortem exequendum).
  • La possibilità di essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno.
  • In caso di morte del convivente proprietario della casa di comune residenza il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza e comunque non oltre i cinque anni.
  • Non viene invece prevista alcuna tutela nel caso in cui il rapporto finisca, ma in caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente ha facoltà di succedergli nel contratto.

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