Sovraindebitamento, cos’è e come funziona. Come ripartire liberi dai debiti
La legge 27/01/2012 n. 3 ha rappresentato una grande novità nel panorama legislativo italiano, una svolta di civilizzazione da parte del nostro legislatore, il quale, presa coscienza delle difficoltà economica finanziarie vissute da molti cittadini, piccoli imprenditori non fallibili, privati, professionisti o consumatori, ha ritenuto di porre rimedio al vuoto normativo sino a quel momento esistente al fine di dare anche a tali soggetti uno strumento di risoluzione della crisi che potesse concedergli il c.d. fresh start.
Nasce così la procedura da sovraindebitamento, con la quale viene finalmente cancellata quella disparità di trattamento sino al 2012 esistente tra imprese e piccole aziende e privati cittadini nella risoluzione della loro crisi economica finanziaria.
Come é infatti noto, dal 2006, per via della riforma fallimentare entrata in vigore in quell’anno, alle imprese aventi i requisiti di fallibilità é stato concessa la possibilità di chiedere l’esdebitazione a conclusione della intrapresa procedura concorsuale tra quelle disciplinate dal regio decreto n. 267/1942, assicurando quindi all’imprenditore la possibilità di ripartire e crearsi una nuova esistenza.
Nessuna soluzione dello stesso tipo era però stata disciplinata dal legislatore, in quell’occasione, con riferimento all’insolvente civile, cioè al consumatore, all’imprenditore persona fisica o al piccolo imprenditore non fallibile, per i quali si é reso necessario attendere l’entrata in vigore della legge 3/12 e successive modifiche.
Tale normativa, con riferimento alla quale questo scritto vuole essere spunto di approfondimento divulgativo, ha pertanto un’enorme portata innovativa nell’interesse non solo dei singoli debitori, ma anche dell’intera società.
É infatti evidente che per l’economia di un paese é importante dare la possibilità a soggetti indebitati incolpevolmente di potersi riabilitare, al fine di permettere ai medesimi di rimettersi in gioco attivamente piuttosto che nascondersi nell’abusivismo per il timore di essere perseguiti dai proprio creditori.
La procedura da sovraindebitamento rappresenta pertanto una via d’uscita per quei soggetti in serie difficoltà economiche e perseguitati dai debiti, una extrema ratio per la sistemazione di quelle situazioni debitore estremamente complesse, nonché un efficace strumento di negoziazione con i creditori e, certamente, un’ottima e conveniente alternativa, sia per debitori che per creditori, alle procedure di esecuzione forzata che troppo spesso conducono ad esiti nefasti sia per il debitore, completamente spogliato del proprio patrimonio ma non dei propri debiti, sia dei creditori, che per via del meccanismo perverso e speculativo delle aste “al ribasso”, ottengono solo una soddisfazione parziale dei propri crediti.
La normativa sul sovraindebitamento si rivolge, come detto, ai soggetti non fallibili, cioè a tutti coloro che non possono avere accesso alle procedure concorsuali di cui alla legge fallimentare R.D. 267/42, che si trovino in uno stato di sovraindebitamento, ovvero che si trovino impossibilitati o anche solo in difficoltà ad onorare i propri debiti per una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile (art 6 l. 3/12)
La legge 3/12 prevede sostanzialmente tre tipologie di procedure possibili:
– Il piano del consumatore (artt. 9 e ssgg. L. 3/12) che, come ben si può intendere dal nome, si rivolge ai soli soggetti privati non imprenditori ma, appunto, consumatori, la cui situazione di sovraindebitamento pertanto deriva dall’aver contratto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (art 6, comma 2, l. 3/12)
– L’accordo con i creditori (artt. 9 e ssgg. L. 3/12), praticabile per piccoli imprenditori non fallibili, professionisti, imprenditori agricoli, fideiussori e garanti di imprese
– Liquidazione del patrimonio (artt. 14 ter e seguenti l. 3/12), come procedura adatta a tutti i soggetti non fallibili consumatori e non.
Per avere accesso ad una delle procedure di cui alla l. 3/12, il soggetto interessato deve innanzitutto chiedere la nomina di un Gestore della Crisi tramite Occ (Organismo di composizione della crisi). Raccolta la documentazione richiesta dalla normativa, dovrà quindi predisporre una proposta di soddisfazione dei propri creditori commisurata alle proprie attuali capacita economico finanziarie e patrimoniali, che verrà valutata ed attestata dal nominato Gestore e quindi depositata, grazie all’ausilio di un legale specializzato in materia, presso il Tribunale del proprio luogo di residenza.
Esperito l’iter procedimentale normativamente previsto, in base alla tipologia di procedura da sovraindebitamento intrapresa dal debitore tra le tre messe a disposizione dal legislatore, il Giudice potrà omologare il piano o l’accordo oppure dichiarare aperta la procedura di liquidazione. Con tale provvedimento viene disposta altresì la sospensione delle procedure esecutive e cautelari e di cessione del quinto in essere e viene impedito ai creditori di poterne iniziare di nuove a carico del debitore che ha ottenuto l’accesso alla procedura. In tale modo, analogamente a quanto accade nelle procedure concorsuali, il legislatore ha voluto che venisse garantito anche nelle procedure da sovraindebitamento – che rappresentano una versione semplificata delle prime – il rispetto del principio cardine della par condicio creditorum, in virtù del quale, come noto, deve essere garantita, all’interno di una procedura concorsuale o, come nel nostro caso, da sovraindebitamento, la parità di trattamento a tutti i creditori del medesimo rango, fatte salve solo le cause di legittima prelazione.
Ma vi è di più. Ulteriore beneficio previsto dalla normativa che disciplina il sovraindebitamento è la possibilità, per il debitore che le intraprende, di ottenere l’esdebitazione, in forza della quale i debiti rimasti insoddisfatti per incapienza del patrimonio del sovraindebitato non saranno più dovuti e verranno stralciati con liberazione del soggetto debitore. Tale principio vale, in linea di massima, per tutte le tipologie di debito, siano essi bancari o finanziari (derivanti cioè da mutui, finanziamenti, fideiussioni, e più in generale contratti bancari o di credito stipulati con banche o finanziarie) e, con alcuni accorgimenti, anche tributari (cioè debiti con la pubblica amministrazione, l’agenzia delle entrate, l’inps, il comune, ecc.)
Pare pertanto evidente la portata fortemente innovativa e benefica della legge 3/12, che è stata creata dal nostro legislatore proprio per permettere un fresh start – cioè la possibilità di ripartire da zero – a coloro che si trovino bloccati in una situazione di indebitamento apparentemente non risolvibile. Grazie alla procedura da sovraindebitamento il debitore può finalmente scongiurare il rischio, da un lato, di veder sacrificato il proprio intero patrimonio a causa delle azioni legali intentate dai creditori e, dall’altro, di rimanere comunque debitore per quei crediti rimasti insoddisfatti a causa dell’incapienza del proprio patrimonio. E di un consumatore riabilitato la società non può che giovarsene.