L. 176/2020 E SOVRAINDEBITAMENTO – Tutte le novità

La legge sul Sovraindebitamento, ossia la L. n. 3/2012, ha introdotto nel nostro Ordinamento un’importantissima innovazione: la possibilità di cancellare in parte i propri debiti attraverso una procedura apposita. Tale procedimento è stato attivato per permettere alle persone indebitate di risollevarsi da una situazione economica difficile e di riabilitarsi anche dal punto di vista personale e sociale.

Questa legge è stata – recentemente – in parte modificata dalla Legge n. 176/2020, di conversione dei vari decreti (Decreto Ristori ma anche dai successivi Decreti Ristori bis, Ristori ter e Ristori quater) emessi dal Governo per fronteggiare il periodo emergenziale connesso alla pandemia causata dal Covid-19 e che sono stati trasfusi così n un unico corpo normativo che contiene moltissime novità in vari ambiti (dall’integrazione salariale all’esonero contributivo, dall’istituzione o implementazione di Fondi per il sostegno di particolari settori alle indennità per i lavoratori maggiormente colpiti dalle misure anti-COVID-19).

Tra le novità introdotte dalla L. 176/2020, sicuramente di forte interesse risultano le importanti modifiche alla disciplina del sovraindebitamento, che, in sostanza, rappresentano l’anticipata entrata in vigore di quella parte del Codice della Crisi che si occupava appunto di riformare, oltre alle procedure concorsuali maggiori come fallimento e concordato, anche le procedure concorsuali minori, vale a dire appunto quelle disciplinate nella L. 3/12.
Le novità introdotte dalla L. 176/2020 rappresentano un vero aiuto contro la crisi economica di famiglie, consumatori e piccoli impreditori, colpiti duramente dagli effetti della pandemia di Covid-19, in quanto permetteranno a tali categorie di persone e imprenditori di potersi liberare dai debiti in maniera semplificata.

Le novità

Le principali novità, applicabili peraltro anche alle procedure pendenti alla data di entrata in vigore della L. n. 176/2020 (ossia il 24 dicembre 2020), sono così riassumibili:

  • ampliamento della definizione di “consumatore”, nella quale deve ricomprendersi anche il socio di una società di persone, sempre che si dimostri che il sovraindebitamento riguardi solo i suoi debiti personali;
  • falcidiabilità dell’Iva, che sino ad oggi era un tema molto dibattuto in giurisprudenza con riferimento alle procedure da sovraindebitamento;
  • l’estensione degli effetti dell’accordo di composizione della crisi della società di persone anche nei riguardi dei soci illimitatamente responsabili (si pensi, ad esempio, al socio accomandatario di una Sas);
  • l’ammissibilità di procedure di sovraindebitamento c.d. familiari e, cioè, la possibilità che i membri della stessa famiglia presentino un’unica procedura di composizione della crisi di sovra indebitamento, se conviventi oppure se il sovraindebitamento ha un’origine comune. A tal fine, oltre al coniuge, si considerano membri della stessa famiglia i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonchè le parti dell’unione civile e i conviventi di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76;
  • cram down nei confronti dell’amministrazione finanziaria. È forse questa una delle più importanti novità introdotte dalla L. 176/2020; una novità che può dare finalmente un vero rilancio alle c.d. procedure di accordo, già previste nell’originaria L. 3/12 ma di fatto rimaste pressochè inapplicate per la difficoltà di raggiungere la percentuale di consenso richiesta dalla norma per l’omologazione, soprattutto in quelle procedure nelle quali il debitore aveva una forte esposizione nei confronti dell’erario, il quale – quasi automaticamente si può dire – puntualmente metteva il proprio veto con voto negativo, così impedendo di fatto il perfezionarsi dell’accordo anche in presenza di altri creditori ad esso favorevole. Dalla legge di riforma, invece, è previsto che il tribunale possa omologare l’accordo di composizione della crisi anche in mancanza di adesione da parte dell’amministrazione finanziaria (si legga Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate Riscossione) quando l’adesione dell’erario risulti decisiva ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all’articolo 11, comma 2, e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione dell’organismo di composizione della crisi, sia dimostrato che la proposta di soddisfacimento sia per la predetta amministrazione maggiormente conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria;
  • esdebitazione del debitore incapiente. Grazie a tale previsione il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può comunque accedere all’esdebitazione, benchè solo per una volta, fatto salvo l’obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice nel caso in cui sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al 10 per cento;
  • possono essere oggetto di falcidia o di ristrutturazione anche i debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto, del trattamento di fine rapporto o della pensione nonché quelli derivanti da operazioni di prestito su pegno;
  • sono previste sanzioni procedurali per il creditore che con il suo comportamento si dimostri abbia contribuito a determinare o incrementare l’indebitamento del debitore. A tali creditori (spesso finanziarie o istituti di credito che hanno concesso credito a consumatori già fortemente indebitati) non verrà concessa la possibilità, ad esempio, di produrre osservazioni al piano del consumatore o di proporre opposizione o reclamo al provvedimento di omologa;
  • quando l’accordo è proposto da un soggetto diverso dal consumatore e contempla la continuazione dell’attività aziendale, è prevista la possibilità di prevedere il rimborso alla scadenza convenuta delle rate del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all’esercizio dell’impresa, a condizione che il debitore abbia adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo abbia autorizzato al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data.
    Pare evidente l’intento del Legislatore di facilitare l’accesso alle procedura da sovraindebitamento a famiglie e imprenditori in difficoltà economica e finanziaria, dovuta alla crisi sanitaria in corso.

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6 commenti

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