Stalking: conseguenze legali degli atti persecutori
Il decreto legislativo n. 11/2009 convertito nelle L. 38/2009 ha introdotto il reato di stalking (atti persecutori), disciplinato dall’art. 612 bis c.p..
Col termine si indicano quelle sequenze comportamentali che possono trasformarsi in forme di persecuzione in grado di limitare la libertà personale e violare la sua privacy.
L’illecito in esame è connotato dalla sussistenza di tre elementi costitutivi:
- la condotta tipica del reo: lo stalker agisce nei confronti di una persona designata come vittima in virtù di una intensa fissazione di solito di tipo affettiva;
- tali condotte devono essere reiterate e seriali in un determinato lasso di tempo;
- l’insorgere di un particolare stato d’animo nella vittima: la pressione psicologica delle molestie deve generare nella vittima un grave disagio psichico, costrigendola, altresì, a modificare rilevanti abitudini di vita. Tale stato d’animo deve essere valutato in concreto in base agli elementi che caratterizzano la vicenda.
L’illecito in esame si consuma nel momento in cui, a seguito delle seriali condotte delittuose si cagioni nella vittima uno degli elementi lesivi descritti dalla norma. Il reato di stalking è punito a querela della persona offesa, da presentarsi entro sei mesi dai fatti.
Lo stalker solitamente è di genere maschile, ma anche donne affettivamente dipendenti possono cedere alla tentazione di perseguitare il partner.
Sino a quando non sia stata proposta denuncia querela, la vittima può chiedere l’ammonimento al Questore.
L’istanza di ammonimento deve contenere una narrazione dei fatti , sottolineando l’attualità della pericolosità dello stalker. Importante è documentare lo stato d’ansia e di paura provocato dai comportamenti dello stalker.
Il Questore, assunte le necessarie informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate sui fatti, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento , invitandolo a tenere una condotta più consona alle disposizioni di legge.
Qualora lo stalker continua, nonostante l’ammonimento orale, a perpetrare le sue condotte delittuose, può essere disposto l’allontanamento dalla casa famigliare o il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.
Negli ultimi anni si è sempre più diffusa la fattispecie di atti persecutori nei confronti dei vicini di casa, consacrandosi così la figura dello stalking condominiale. La Corte di Cassazione ha ritenuto, infatti, di estendere l’ambito di applicazione dell’art. 612 bis c.p. anche al contesto condominiale.